Appalto: firmare un preventivo non significa necessariamente concludere un contratto
Corte di Cassazione, Sez. II, 06 giugno 2017 n. 14006
Categoria: Appalto
La semplice accettazione di un preventivo non sta ad indicare necessariamente la volontà delle parti di dare a quel documento la valenza di un vero e proprio contratto.
Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza in rassegna.
Il caso
Un appaltatore cita in giudizio il committente deducendo di aver concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio di proprietà del convenuto.
Tuttavia il committente aveva manifestato il recesso unilaterale dal contratto rifiutando la corresponsione di qualsivoglia cifra, costringendo l'appaltatore ad agire in giudizio per il pagamento del corrispettivo.
Si costituiva in giudizio il committente deducendo che la scrittura in oggetto, compilata da parte attrice, doveva qualificarsi come semplice "preventivo" e non anche come contratto.
Tesi condivisa dal Giudice di Pace di Trinitapoli, il quale dichiarava che tra le parti non era intervenuto alcun contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione di un appartamento e, per l'effetto, rigettava la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Foggia rigettava l'appello proposto dall'appaltatore, confermando la natura di mero preventivo di spesa della scrittura in oggetto, ed escludendo, conseguentemente, che da essa derivasse alcuna obbligazione a carico delle parti.
La presenza della firma
Secondo il giudice d'appello era irrilevante la mera sottoscrizione del committente, che non recava la dicitura "per accettazione", o altra equivalente, idonea ad attestare l'intenzione di accettare una proposta contrattuale, assumendo le relative obbligazioni.
Cassazione
La Cassazione condivide pienamente il ragionamento del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di secondo grado, precisando che il giudice di merito avesse correttamente interpretato l'intenzione del contraenti.
La Corte osserva che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Del pari costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito il valutare se l'intesa raggiunta abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio
Nel caso di specie, precisa la Corte, è irrilevante la mera sottoscrizione del committente, che non reca la dicitura "per accettazione", o altra equivalente, idonea ad attestare l'intenzione di accettare una proposta contrattuale, assumendo le relative obbligazioni.
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