Autorizzazione paesaggistica: il diniego non può essere con formule stereotipate
Consiglio di Stato, Sez. VI, 02.05.2018 n. 2620
Categoria: Beni culturali
Ribadisce il Consiglio di Stato che nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo.
Quindi non è sufficiente la motivazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.
Anche in termini di paventato danno paesaggistico, il concetto di limitazione dello stesso appare contraddittorio rispetto all’esigenza di tutela primaria di un bene soggetto a vincolo; in sostanza, o l’opera è compatibile con il vincolo esistente in loco oppure non lo è, risultando manifestamente illogica una valutazione che ponga la verifica a fini di tutela in termini di mera limitazione di un danno al bene tutelato.
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