Piscina? E' una pertinenza
T.A.R. Puglia 2020
Categoria: Edilizia
I giudici pugliesi accolgono il ricorso di un cittadino che si era visto denegare il permesso di costruire in sanatoria per aver realizzato una piscina in prossimità del muretto di confine, ovverosia a distanza inferiore a quella richiesta dalle norme pianificatorie comunali.
Osserva il collegio che l'installazione di una piscina di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale (anche se sito in zona agricola) abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che la nozione civilistica di pertinenza scolpita dall'art. 817 c.c. che individua le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, trova applicazione anche in materia edilizia.
Conseguentemente, una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, non possiede una sua autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell'immobile esistente, in quanto destinata ad essere usata a servizio dello stesso, nella sua configurazione di bene principale. Non essendo suscettibile di autonomo uso o sfruttamento, risulta attratta nell'ambito della originaria destinazione residenziale dell'immobile cui afferisce e non può essere qualificata come nuova costruzione.
In più, si legge ancora nella sentenza, non trova applicazione neppure l’art. 873 c.c., atteso che il muro di cinta ha un’altezza inferiore ai tre metri e, come previsto dal successivo art. 878 del c.c., non si computa nel calcolo delle distanze.
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