16 febbraio 2015 - Avv. Nicolò Marella

Categoria: Prova

Una delle domande che più spesso ci vengono rivolte è se registrare una conversazione o una telefonata sia legale, oltre al se tutto ciò che è stato registrato possa essere successivamente utilizzato in un processo (civile o penale che sia).
La Corte di Cassazione già a partire dal 1999 (sentenza n. 7239) ha avuto modo di statuire non solo come le registrazioni occulte (cioè all’insaputa degli altri partecipanti alla conversazione) di colloqui, riunioni, telefonate siano perfettamente lecite ed abbiano lo stesso valore di una nota scritta, bensì anche che il loro utilizzo non sia inibito neppure dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
E' dunque chiaro che il nucleo centrale della questione è il ruolo che assume il soggetto che registra: qualora sia soggetto terzo rispetto ai partecipanti alla discussione/telefonata, saremo nell’ambito dell’intercettazione, come tale disciplinata in modo molto rigoroso ed inammissibile/inutilizzabile in assenza di consenso del soggetto intercettato o di un decreto del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale.
Viceversa, nel caso in cui il soggetto intenzionato a registrare la conversazione o la telefonata sia parte di essa, il cellulare, registratore o altro dispositivo utilizzato non farebbe altro che memorizzare digitalmente ciò che il nostro udito già capta di suo.
Per tale ragione, la comunicazione tra presenti, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre.
In questa prospettiva la registrazione di una conversazione ambientale o di una telefonata è per certo un ottimo strumento di difesa, ben potendo rappresentare una forma di autotutela e garanzia contro abusi, minacce, insulti e ricatti.
Ecco che, dal punto di vista segnatamente penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un partecipante alla stessa non è configurabile in alcun modo l’ipotesi di reato di cui all’art. 615-bis c.p. (“Interferenze illecite nella vita privata”), conseguendone che la registrazione trova pieno utilizzo probatorio nel processo.
Come già anticipato, non portano a differenti conclusioni neppure le norme del Codice della Privacy, tanto che l'art. 13, comma 5, lett. b) prescrive espressamente l'utilizzo di quanto registrato occultamente “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Tornando brevemente all’intercettazione, la Cassazione non è uniforme nel valutare l’ipotesi in cui la registrazione avvenga da parte di soggetto facente sì parte della conversazione, ma su iniziativa della Polizia Giudiziaria (senza decreto del P.M.).
Secondo un primo orientamento, è da considerare inutilizzabile la registrazione di una conversazione tra presenti effettuata da uno degli interlocutori ad insaputa dell'altro non di sua iniziativa ma previa intesa con la polizia giudiziaria, dovendosi in tal caso ritenere che, pur non occorrendo il rispetto delle forme di cui agli art. 266 e ss. c.p.p., sia comunque necessario almeno un decreto autorizzativo del P.M. (Corte di Cassazione, Sez. II Penale, 13 marzo 2013 n. 14665).
Di diverso avviso è la Terza Sezione, secondo la quale la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 03 ottobre 2012 n. 43898).
Alla luce di quanto precede ed in disparte il caso particolare delle intercettazioni (con ciò intendendosi la registrazione da parte di un soggetto che non faccia parte della conversazione), la registrazione di una conversazione o di una telefonata è sempre ammessa ed utilizzabile giudizialmente, e ciò anche se il nostro interlocutore sia totalmente all’oscuro del nostro intento.


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