Assemblea di condominio: va bene convocare tramite mail?
Approfondimento dello Studio Legale
Categoria: Condominio
La riforma del condominio targata 2012 ha innovato molte disposizioni codicistiche, non ultimo l'art. 66, comma 3, disposizione di attuazione al codice civile, prescrivendo che l'avviso di convocazione assembleare deve pervenire al condomino almeno 5 giorni prima e a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Nulla toglie che il regolamento di condominiale possa anche rafforzare la garanzia di comunicazione inserendo la comunicazione effettuata anche sul sito internet condominiale.
Su tali premesse il Tribunale di Genova (sentenza n. 3350/2014) ha precisato che l'avviso di convocazione per ritenersi valido non può essere comunicato per mezzo di una e-mail ordinaria.
L'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sull'amministratore, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo.
In ogni caso, non si può attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti, nel senso che la presenza in assemblea dei condomini convocati con mail ordinaria non consente di presumere che la mail di convocazione l'abbiano ricevuta anche i condomini non presenti.
In fin dei conti, a cosa servirebbe altrimenti la posta elettronica certificata?
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