Lastrico solare ad uso esclusivo: chi paga?
Approfondimento dello Studio Legale
Categoria: Condominio
In ambito condominiale non sempre il lastrico solare di copertura o il terrazzo a livello sono comuni a tutti gli altri condomini, essendo noto che la presunzione di comproprietà possa essere validamente superata mediante un titolo contrario, come disposto dal comma 1 dell'art. 1117 c.c., con ciò intendendo un atto di compravendita e/o un regolamento contrattuale trascritto ed accettato da tutti i condomini.
In tale evenienza l'art. 1126 c.c. prescrive che il condomino che ne abbia l'uso esclusivo è tenuto a contribuire per 1/3 alla spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Ovviamente sono tenuti a partecipare nella misura di 2/3 soltanto quei condomini per i quali il lastrico funge da copertura, con ciò intendendo le unità immobiliari incluse nella colonna sottostante il lastrico stesso.
Diverso è il caso di spese afferenti i parapetti, le ringhiere o la sostituzione della pavimentazione non per esigenze infiltrative o di riduzione della funzione di copertura del fabbricato, giacché in tale evenienza l'esborso economico deve essere sostenuto unicamente dal proprietario che abbia l'uso esclusivo del lastrico/terrazzo.
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