Approfondimento dello Studio Legale

Categoria: Edilizia

A seguito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 301/2002, è ora prevista, in alternativa al permesso di costruire, la possibilità di avvalersi della cd. super-D.I.A. per i seguenti interventi (art 22, comma 3, T.U.E.):
a) gli interventi di ristrutturazione cd. “maggiore” (come definiti dall’art. 10, comma 1, lett. c, T.U.E.);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Si tratta, pertanto, di interventi che, in presenza di una scelta specifica dell'interessato di ricorrere alla super-D.I.A., possono essere sottratti al regime del permesso di costruire. Nel caso in cui, per l'effettuazione degli interventi di cui sopra, ci si intenda avvalere della super-D.I.A. troveranno comunque applicazione, in caso di violazioni, le sanzioni penali di cui all'art. 44 del T.U.E., contrariamente a quanto invece previsto per il caso in cui ci si intenda avvalere del permesso di costruire per interventi soggetti a S.C.I.A. (art. 22, commi 1 e 2, T.U.E.).


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