Tettoia in legno sul terrazzo: non serve il permesso di costruire
Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2017 n. 3819
Categoria: Abusi edilizi
Non è necessario il permesso di costruire, essendo sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività, per la realizzazione di una tettoia in legno su un terrazzo, solo appoggiata alla parete dell’appartamento per un lato e solo parzialmente chiusa su due lati con vetrate in alluminio e vetri appoggiate sui parapetti della terrazza stessa; si tratta, infatti, di un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria, né incide sui prospetti.
L’art. 10, comma 1, lettera c), del Testo unico edilizia prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
La violazione di questa norma comporta, ai sensi dell’art. 33, l’adozione di un ordine di demolizione.
L’art. 22, comma 1, lettera c), dispone, tra l’altro, che sono realizzabili mediante segnalazione certificato di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
La violazione di questa norma comporta, ai sensi dell’art. 37, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.
Nella specie risulta che la tettoia è solo appoggiata alla parete perimetrale per un lato e ai parapetti per gli altri due; su tali parapetti sono stati montati due infissi di alluminio e vetro che chiudono solo parzialmente il terrazzo.
Si tratta dunque di interventi di ristrutturazione edilizia che non creano volumetria né incidono sui prospetti.
Ne consegue che è sufficiente la S.C.I.A..
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