Tettoie e zone d'ombra in area paesaggistica: non richiedono il permesso di costruire
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 3, 12 dicembre 2019 n. 1648
Categoria: Abusi edilizi
Con la sentenza in rassegna il T.A.R. ha ritenuto illegittimo l'ordine di demolizione avente ad oggetto una serie di tettoie o zona d’ombra in legno.
Trattasi di manufatti che non possono essere sanzionati in quanto compresi nella tipologia prevista dall’art. 6, comma 1 e-quinques, del D.P.R. n. 380/2001 (“elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”), quindi rientranti tra le attività di edilizia libera che il proprietario può realizzare senza necessità di alcuna autorizzazione amministrativa, anche nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
A quest'ultimo proposito, aggiunge il Tribunale, l’unico vincolo astrattamente ostativo alla posa in opera di tali elementi di arredo in legno sarebbe quello paesaggistico, ma, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017, le opere e gli interventi individuati nell’allegato “A” sono esonerati dall’autorizzazione paesaggistica; tra tali interventi rientrano anche gli “elementi ombreggianti” e le “altre strutture leggere di copertura” (A.17 dell’allegato A).
Inoltre, per espressa previsione normativa, tali interventi non sono sanzionabili neppure qualora fossero stati realizzati prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 31/2017; prevede l’art. 17 del citato decreto che: “Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica”.
Peraltro, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, dunque non sono sanzionabili, gli interventi sui prospetti e gli interventi sugli spazi esterni, interventi che, nel caso di specie, il Comune ha viceversa sanzionato col provvedimento gravato.
Analogamente, è viziata l’ordinanza nella parte in cui sanziona i “camminamenti” esterni che collegano le varie aree della struttura turistica, protette con tettoie-zona d’ombra, giacché anche tali interventi sono da ritenersi compresi negli interventi di edilizia libera che possono essere effettuati sulle aree vincolate (cfr.: allegato A al citato D.P.R. n. 31/2017, punti A.10 – opere di adeguamento degli spazi esterni quali marciapiedi e componenti di arredo urbano; A.12 – interventi su aree di pertinenza quali adeguamento spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde ed opere consimili).
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