Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2020, 1682

Categoria: Barriere architettoniche

Ad entrambi i quesiti il Consiglio di stato risponde negativamente, ribaltando interamente la sentenza di prime cure del T.A.R. Lombardia.

Secondo i giudici di palazzo Spada non può condividersi quanto sostenuto dal primo giudice in relazione al fatto che l’intervento edilizio in questione non potesse prescindere dall’acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini dello stabile interessato, come previsto dalla normativa civilistica in materia di innovazioni condominiali (art. 1120 cod. civ.).

Secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2019, n. 7028) l’opera in questione rientra tra quelle realizzabili su iniziativa del singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.; le opere necessarie per eliminare le barriere architettoniche sono di fondamentale importanza per la vivibilità dell'appartamento con la conseguenza che nel valutare la legittimità o meno dell'installazione di un ascensore nel vano scale da parte del singolo condominio si deve tenere conto del principio di solidarietà, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili.

L'ascensore, pertanto, rappresenta un'opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione purché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c..

Tanto che l’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio (Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2018, n. 31462).

Del pari non merita condivisione il ragionamento operato dal primo giudice in ordine alla presunta assenza dei requisiti soggettivi di disabilità in capo ad almeno uno dei proprietari richiedenti: in disparte la questione dell’effettiva presenza della, per il vero quasi inesistente, censura all’interno del ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi, da un lato, che la legge n. 13 del 1989, non richiede la presenza di un portatore di handicap all'interno del condominio, dall’altro, che i soggetti destinati a beneficiare dell'abbattimento o della riduzione delle barriere architettoniche, non sono solo i mutilati ed invalidi civili, ma tutti coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.


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