Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2017 n. 5016

Categoria: Beni culturali


L'autorizzazione paesaggistica non può essere negata sulla base di una valutazione di compatibilita? dell'intervento con la disciplina urbanistico - edilizia, giacché essa è demandata in via propria e primaria all'amministrazione comunale.

Con questo principio il Consiglio di Stato ha dato ragione ad un cittadino che si era visto negare il nulla osta paesaggistico sulla base di rilievi di natura urbanistico-edilizia, come tali di competenza del Comune.
La prevalente giurisprudenza ha piu? volte avuto cura di chiarire, nel differenziare le valutazioni di natura paesistico - ambientale e quelle di carattere urbanistico - edilizio, che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l'uno, in termini di compatibilita? paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e, l'altro, in termini di sua conformita? urbanistico - edilizia (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre, n. 8260) ed anche con diversi e separati procedimenti, l'uno nei termini della compatibilita? paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e l'altro nei termini della sua conformita? urbanistico-edilizia (cfr. ad es. Cons. Stato Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234).
La funzione dell'autorizzazione paesaggistica e?, infatti, quella di verificare la compatibilita? dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l'autorita? preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso.
In ragione della funzione dell'autorizzazione paesaggistica, volta ad accertare in concreto la sola compatibilita? dell'intervento con il mantenimento e l'integrita? dei valori dei luoghi, il gravato diniego di autorizzazione, in quanto omette qualsiasi valutazione in ordine a tale compatibilita? e fa assurgere a motivi ostativi al rilascio del nulla osta profili di esclusivo rilievo urbanistico, risulta illegittimo, non essendo l'Amministrazione Regionale in alcun modo chiamata ad effettuare valutazioni circa la conformita? del progetto alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, la cui valutazione e? demandata all'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli edilizi.


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