Corte di Cassazione, Sez. III, 29 gennaio 2018 n. 2060

Categoria: Colpa medica

Accolto il ricorso proposto dai figli di una donna, deceduta di AIDS un anno dopo essere stata sottoposta ad un intervento di protesi all’anca, peraltro non urgente, eseguito senza aver verificato preventivamente le condizioni generali di salute della paziente (positiva all’HIV, virus risultato presente prima dell’operazione).
L'esecuzione, quindi, di un intervento su una persona in condizioni fisiche alterate, con conseguente sua perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia della quale è affetta, determina la responsabilità non solo del chirurgo principale, ma altresì del secondo aiuto presente in equipe.
L'aiuto chirurgo non può limitarsi a compiere le specifiche mansioni a lui affidate, bensì deve anche esercitare un controllo sull’operato e su eventuali errori altrui, ossia partecipare all’intervento chirurgico in modo consapevole ed informato, fornendo il proprio apporto professionale anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e alla adozione delle precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare, giungendo ad esprimere, ove occorra, persino il proprio dissenso rispetto alle scelte effettuate, ivi compresa quella di procedere all’operazione.


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