Convocazione assembleare: natura e termine di ricezione
Corte di Cassazione, Sez. II, 06.10.2017 n. 23396
Categoria: Condominio
Roma, 12 febbraio 2018
Con l'interessante sentenza in rassegna gli Ermellini approfondiscono la questione relativa alla natura dell'avviso di convocazione assembleare ed ai rilievi derivanti dalla ricezione da parte del condomino.
La corte precisa che l'avviso di convocazione - atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari - è atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'articolo 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato) in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.
L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.
Inoltre, ove la convocazione assembleare sia stata inviata con lettera raccomandata, e questa non sia stata consegnata per assenza del condomino, la conoscenza coincide con il rilascio nella cassetta postale dell'avviso di giacenza da parte del portalettere.
Muovendo dall'art. 66 disp. att. c.c., inoltre, la Corte precisa che l'avviso di convocazione deve non solo essere stato inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data da parte dell'avente diritto entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, nè la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, nè che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell'invio degli avvisi.
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