Atto d'obbligo ed esecuzione ex art. 2932 c.c.: il diritto della P.A. si prescrive in 10 anni!
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25.02.2015 n. 356
Categoria: Diritto amministrativo
Avv. Fabiana Cesaretti - 9 dicembre 2015
Il diritto della Pubblica Amministrazione di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione.
In virtù di tale prinicpio, il Tar Puglia, con la sentenza n. 356 del 25 febbraio 2015, equiparava l'atto d'obbligo, sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e un privato, ad una promessa di vendita nell'ambito di un contratto preliminare, così applicando, ad una fattispecie pubblicistica, elementi tipicamente privatistici come quello della prescrizione.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano sottoscritto, in data 6.8.1986, una dichiarazione d'obbligo, con la quale si impegnavano a cedere a titolo gratuito al comune, su richiesta di quest'ultimo e in qualsiasi caso prima del rilascio del certificato di agibilità, delle aree di loro proprietà, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
Tale atto d'obbligo risultava funzionale al rilascio del permesso di costruire, che avveniva successivamente alla sottoscrizione dello stesso e a cui faceva seguito la regolare esecuzione dei lavori.
L'Amministrazione, rimasta inerte per quasi vent'anni, solo nel dicembre 2005 si "svegliava": prima chiedeva l'esecuzione in forma specifica dell'atto d'obbligo ai sensi dell'art. 2932 c.c., poi negava il rilascio del certificato di agibilità, ritenendo lo stesso subordinato all'adempimento del suddetto atto.
I Giudici pugliesi, conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, seguito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21885), dichiaravano l'illegittimità dell'operato amministrativo e riconoscevano il diritto dei ricorrenti a mantenere la proprietà dei terreni oggetto della dichiarazione.
Nello specifico, il Tar barese riteneva che "l'atto d'obbligo, seppur compreso nel procedimento amministrativo e ad esso intimamente connesso, non può inquadrarsi in una chiave pubblicistica bensì privatistica, con la conseguente applicabilità, ai fini della sua attuazione ed esecuzione, delle ordinarie norme civilistiche, ivi comprese quelle sulla prescrizione.
La Pubblica Amministrazione, d'altronde, anche quando agisce iure privatorum, non può che perseguire interessi generali, per ciò stesso connotati da finalità pubblicistiche; ma questo non basta a rendere indisponibili, in se stessi considerati, i diritti dei quali essa divenga titolare in conseguenza delle attività in tal modo compiute "
Alla luce di tale principio, a parere del Tar pugliese, non è sufficiente per l'Amministrazione invocare l'esistenza di una finalità di pubblico interesse affinché ne discenda l'imprescrittibilità dei suoi diritti, eventualmente acquisiti all'esito di una determinata attività negoziale, nel caso in cui quei stessi diritti non abbiano un oggetto intrinsecamente indisponibile.
Difatti, conclude l'autorevole Collegio adito, "il perseguimento di finalità pubblicistiche non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della stessa Pubblica Amministrazione. Da ciò scaturisce che il diritto ad ottenere l'adempimento di un obbligo negoziale avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di porzioni di terreno non è, per sua natura, un diritto indisponibile e non può, dunque, predicarsene l'imprescrittibilità . "
Pertanto, trascorsi ininterrottamente oltre dieci anni dalla sottoscrizione di un atto d'obbligo, il privato ben può rifiutarsi di eseguire quanto prescritto dallo stesso, data l'assoluta prescrittibilità del diritto vantato dalla P.A., anche se funzionalmente collegato ad un permesso di costruire già regolarmente rilasciato.
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