Danno da ritardo: deve ritenersi provata la colpa della P.A. che non giustifica le ragioni del ritardo
Consiglio di Stato, Sez. V., 25 marzo 2016, n. 1239
Categoria: Diritto amministrativo
7 aprile 2016 - Dott. Savino Tatoli
A fronte della dimostrazione di un esito favorevole del provvedimento amministrativo finale, che ha consentito al privato l’ottenimento del bene della vita, ovvero l’ampliamento dell’attività economica da esso gestita, e a fronte di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali non giustificata da rilievi da parte dell’Amministrazione, né in sede procedimentale né giudiziale, deve ritenersi raggiunta la prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria.
Con l’affermazione di questo principio, i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso proposto dalla Regione Campania per la riforma della sentenza del Tribunale napoletano che aveva condannato l’amministrazione appellante al risarcimento del “danno da ritardo” maturato nell’ambito di un procedimento di VIA, conclusosi 145 giorni dopo il termine (non perentorio) previsto dall’art. 20 del Codice dell’Ambiente.
Più nel dettaglio, la sentenza in rassegna ha preliminarmente evidenziato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l’accertamento del danno da ritardo, ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole" deve considerarsi intimamente connesso non solo al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, ma anche, in ossequio al principio della atipicità dell’illecito civile, alla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c..
Di conseguenza – ha specificato il Supremo Consesso – "l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c.", provare sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (colpa o dolo della P.A.).
Il passaggio motivazionale più interessante della decisione, tuttavia, è quello attinente all’onere, che grava sul danneggiato, di provare la sussistenza dell’elemento soggettivo, dovendosi dimostrare che il difettoso funzionamento della macchina amministrativa sia rinvenibile in una condotta negligente o in una volontà di nuocere.
Difatti, nel caso di specie, il Consiglio di Stato, operando una inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione, ha ritenuto provata la colpa della P.A., giacché quest’ultima non aveva giustificato le ragioni del ritardo nel rilascio del provvedimento richiesto.
Sulla scorta del principio innanzi esposto, quindi, può escludersi la colpa della P.A. solo quando il ritardo derivi da difficoltà oggettive (di tipo tecnico od organizzativo) che devono essere motivate in sede procedimentale e/o giudiziale.
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