DJ e musica: al bar non serve l’autorizzazione
T.A.R. Puglia, Lecce, 05.11.2015 n. 3171
Categoria: Diritto amministrativo
I giudici amministrativi accolgono il ricorso promosso dal titolare di un bar che aveva subito dal Comune di Gallipoli la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale effettuata nei propri locali sulla base del verbale dal Comando di Polizia Municipale con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 68 T.U.L.P.S.; il tutto per aver ingaggiato un DJ e aver diffuso musica di accompagnamento ad ogni apertura del bar.
Il T.A.R. tuttavia ha ritenuto che la predetta norma possa trovare applicazione solo ed esclusivamente quando la riproduzione musicale si inserisca all’interno dell’attività primaria esercitata dall’imprenditore (ad. esempio una discoteca).
Diverso ragionamento per un bar, seppur di rilevanti dimensioni ed inserito in un contesto di forte attrazione turistica come il Comune di Gallipoli in ambito estivo.
Ai sensi dell’art. 68 TULPS “Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.
Alla luce di tale previsione normativa, reputa il Collegio che la fattispecie di cui all’art. 68 TULPS ricorra solo nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall’intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali il pagamento di un biglietto all’ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l’utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc.
Si esula invece dalla previsione di cui all’art. 68 TULPS nel caso di messa in onda di brani musicali svolta dall’esercente al solo scopo di attirare potenziali avventori, spinti ad entrare all’interno del locale anche in ragione di quanto ivi offerto.
In questa ipotesi, tale attività rimane ancillare e servente rispetto a quella, primaria, di somministrazione di bevande, la qual cosa emerge dall’assenza di quegli indici sintomatici (pagamento del biglietto, pubblicizzazione dei vari eventi musicali, ecc.) che, combinati tra di loro, consentono di affermare la natura primaria, avente carattere imprenditoriale, dell’attività di intrattenimento musicale svolta dall’esercente il locale commerciale.
Nel caso affrontato dai giudici leccesi all’interno del dehors si era radunato un gran numero di persone tali da far ritenere l’intrattenimento musicale quale attività principale rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande.
Nell’occasione, la ricorrente ha esibito permesso SIAE di intrattenimento dal vivo senza ballo.
Tale essendo gli accertamenti compiuti in loco, e sulla cui base è stato emesso l’impugnato ordine di cessazione dell’attività di intrattenimento musicale, è evidente il dedotto difetto di istruttoria.
Invero, l’Amministrazione ha erroneamente desunto la natura imprenditoriale dell’attività di intrattenimento svolta dalla ricorrente, senza che alcun accertamento sia stato compiuto in ordine agli indici sintomatici dell’attività di intrattenimento e, segnatamente, il pagamento del biglietto e/o la maggiorazione del costo della consumazione.
Pertanto, in presenza di dati così discordanti, nessun particolare rilievo può essere attribuito alla presenza della strumentazione e del DJ incaricato della scelta dei brani musicali, essendo tali elementi del tutto compatibili anche con una attività di intrattenimento ancillare rispetto a quella, prevalente, di somministrazione di cibi e bevande.
Avv. Nicolò Marella
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