Istanza del privato: la P.A. ha l'obbligo di rispondere (salvo si tratti di silenzio qualificato)
T.A.R. Lazio, Roma, 4 gennaio 2016, n. 43
Categoria: Diritto amministrativo
15 febbraio 2016 - Dott. Savino Tatoli
Il T.A.R. romano torna a precisare che, al di là della fattispecie concreta di acquisizione sanante, in generale l'obbligo giuridico di provvedere da parte dell'Amministrazione (positivizzato in via generale dall’art. 2, della l. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2014, n. 4696 e n. 4014/2015).
La decisione
Il Collegio ha ritenuto priva di pregio giuridico l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale minoritario che, però, il Tribunale ha prudentemente deciso di non condividere.
Secondo tale orientamento, infatti, andrebbe dichiarato inammissibile un ricorso tendente ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sulla istanza di adozione del provvedimento ex art. 42bis TUE, atteso che non sussiste un obbligo, ma una facoltà di provvedere.
A conclusioni di segno opposto, invece, è giunto il T.a.r. Lazio il quale ha ritenuto di condividere quella giurisprudenza amministrativa che ravvisa nel caso di specie un vero e proprio obbligo di avvio e di conclusione del procedimento, ferma restando, tuttavia, la natura eminentemente discrezionale del provvedimento; sicché dall'avvio del procedimento non discende l'adozione di un atto avente un contenuto necessariamente vincolato in senso favorevole alla posizione del privato.
E difatti - conclude il Collegio - "l'obbligo giuridico di provvedere da parte dell'Amministrazione sussiste quando si è in presenza di una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento e rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettiva a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione".
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