Troppe assenze? L'alunno non va sempre bocciato
T.A.R Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2018 n. 899
Categoria: Diritto amministrativo
Se il profitto scolastico complessivo dell'alunno è tale da far desumere che le assenze, seppur elevate, non abbiano influito negativamente sull'apprendimento dell'alunno, l'istituto scolastico non può bocciarlo.
Con questo principio i giudici leccesi hanno accolto un ricorso di una madre, in favore del figlio, la quale si era vista giustificare la bocciatura del ragazzo in ragione del solo monte ore assenza.
Secondo il T.A.R., tuttavia, non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell'alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.
La giurisprudenza ha rilevato che “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi” (T.A.R. Marche, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220).
In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.
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