Bottiglie di acqua esposte al sole: venderle è reato
Corte di Cassazione, Sez. III, 28 agosto 2018 n. 39037
Categoria: Diritto penale
Vendere confezioni di acqua esposte al sole, anche se per poco tempo, integra il reato di detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 283/1982.
Con questo principio la Terza Sezione penale della Cassazione ha condannato il gestore di un supermercato che aveva esposto alla luce diretta del sole più confezioni di acqua destinate alla vendita, collocandole sul piazzale di pertinenza del supermercato.
Ciò in quanto l'acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all'interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l'acqua, l'aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l'acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.
L'illecito penale in esame è un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene protetto, la salute, sicché il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene protetto, ovverosia anche senza l'accertamento dell'effettiva alterazione dell'acqua.
Il reato è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela dell'ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.
Il cattivo stato di conservazione degli alimenti si verifica in quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto.
Tale stato può essere accertato senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, come ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione fotografica, o mediante la prova testimoniale; ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.
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