Installazione di un ascensore esterno: non serve il permesso di costruire
T.A.R. Liguria, Genova, 29 gennaio 2016, n. 97
Categoria: Edilizia
24 febbraio 2016 - Dott. Savino Tatoli
Con la sentenza in rassegna, il Tribunale genovese ha ritenuto condivisibile la granitica giurisprudenza civile ed amministrativa che nega la natura di costruzione all'ascensore realizzato all'esterno di un caseggiato, quando l’aggiunta di tale manufatto non può essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
Secondo il Giudice Amministrativo, infatti, l’installazione di un ascensore esterno deve considerarsi un volume tecnico, atteso che detta opera edilizia è priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, ed è destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico – funzionali della costruzione medesima.
In altre parole, si definiscono volumi tecnici gli impianti "necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore".
La nozione così introdotta – precisa il collegio – "è derivata dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprietà, soprattutto condominiale , in una società che è mutata anche anagraficamente, e che considera l’ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche".
Sotto il profilo edilizio, quindi, se è vero che l’installazione di un ascensore non costituisce attività di edilizia libera in quanto consiste in un intervento che altera la sagoma dell’edificio, è altrettanto vero che, alla luce della sentenza in epigrafe che ha negato la natura di costruzione al manufatto, la realizzazione di un ascensore esterno non necessita del permesso di costruire.
Concludendo, la installazione di ascensori esterni che comporta una modifica della sagoma dell’edificio non deve essere assentita con permesso di costruire, dacché, ai sensi dell’art. 22 T.u. Edilizia, gli interventi non annoverabili nell'elenco di cui all'art. 10 ("interventi subordinati al permesso di costruire") e all’art. 6 ("attività edilizia libera") sono assentibili con D.I.A. (oggi S.C.I.A.).
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