Per annullare un titolo edilizio il Comune deve motivare approfonditamente
T.A.R. Puglia, Sez. Terza, 14.01.2015 n. 47
Categoria: Edilizia
02 febbraio 2015 - Avv. Nicolò Marella
La sentenza in argomento rappresenta una statuizione di estremo interesse tanto dal punto di vista specificamente edilizio, quanto da quello tipicamente amministrativo, avendo cura di precisare che la Pubblica Amministrazione comunale può revocare o annullare un titolo edilizio precedentemente emesso solo enunciando in motivazione i precisi motivi che, com'è noto, non possono ricondursi al mero ripristino della legalità violata.
Nel caso di specie, il provvedimento conteneva una motivazione evanescente e per nulla approfondita, come tale frutto di un'istruttoria lacunosa, limitandosi a richiamare una presunta illegittimità per abusivismo.
Specifica il T.A.R. che, in merito alla comparazione tra interesse pubblico e privato, nonché alla consistenza di quello pubblico (diverso dal ripristino della legalità), la motivazione del provvedimento in autotutela non può essere meramente tautologica ed assertiva.
In altri termini, il Comune deve specificare lindicazione delle ragioni d’interesse pubblico, nonché della loro prevalenza rispetto all’interesse privato (la cui rilevanza è sempre amplificata nel caso in cui le opere siano concluse da tempo o sia evidente l’avanzato stato costruttivo).
In questa cornice, ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/90, il provvedimento amministrativo, illegittimo ai sensi del precedente art. 21 octies, può essere annullato d'ufficio dall'organo che l’ha emanato ovvero da altro Ente, in esercizio dei poteri sostitutivi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Di conseguenza, l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione richiede che quest’ultima, oltre ad accertare entro un termine ragionevole l’illegittimità dell’atto, debba altresì valutare la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, essendo, quindi, insufficiente l’identificazione dell'interesse pubblico (spesso ritenuto dai Comuni in re ipsa) nel mero ripristino della legalità violata.
Sicché, il carattere tipicamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio impone una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro, soprattutto ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia consolidata, suscitando un ragionevole affidamento sulla legittimità del titolo stesso, affidamento indotto dallo operato degli stessi uffici comunali.
Nell'ambito di tale motivazione assume, dunque, importanza centrale il principio dell'affidamento del privato che, per quanto riguarda i permessi edilizi, non può che essere valutato, in applicazione del citato art. 21 nonies, alla luce del tempo trascorso dal rilascio del permesso, dello stato effettivo dell'edificazione e della riconoscibilità dell'illegittimità dell'atto.
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