T.A.R. Emilia-Romagna, 20 novembre 2017 n. 751

Categoria: Parcheggi

Il tema di parcheggi pertinenziali, il Comune non può chiedere al costruttore il versamento del contributo di costruzione, giacché la legge Tognoli (n. 122/1989) equipara i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.

Con questo principio il T.A.R. emiliano ha accolto il ricorso di un'impresa di costruzioni che si era vista imporre il pagamento della "la quota del contributo di costruzione, rapportata al costo di costruzione, riferibile alle superfici dei parcheggi realizzandi".

Precisa il Tribunale che tutti i parcheggi pertinenziali sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione ed a tutti va attribuito un rilievo pubblico: ne consegue che, per tali interventi, si deve riconoscere l'esenzione dal contributo di costruzione, con la sola eccezione dei parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima fissata dall'art. 41 sexies, comma 1, legge urbanistica fondamentale, pari ad un metro quadrato di parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Precisa il Tribunale che la legge Tognoli si applica anche agli edifici di nuova costruzione e non solo a quelli già esistenti: i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.


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