Corte di Cassazione, Sez. III, n. 4377/2012

Categoria: Reati sessuali

Con la sentenza in esame la Cassazione, partendo dalla sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale che ha ricostruito la filosofia animante la disciplina delle misure cautelari personali improntate sul criterio del minore sacrificio necessario, ha affrontato il problema della compatibilità delle misure diverse dal carcere per il reato della violenza sessuale di gruppo.
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour ritengono che una simile filosofia non tolleri né automatismi, né presunzioni, e preveda che sia il Giudice ad apprezzare e motivare i presupposti e le condizioni per l'applicazione della singola misura in relazione alla situazione concreta.
Ha, conseguentemente, considerato che la disciplina introdotta con il decreto legge n. 11 del 2009, e successiva legge di conversione, si pone come un "vero e proprio regime cautelare speciale di natura eccezionale" dal momento che introduce due presunzioni, una relativa alle esigenze cautelari; una assoluta in ordine alla scelta della misura, che impedisce al Giudice di adottare misure meno gravose della custodia in carcere.
La sentenza in commento prosegue affrontando le ragioni per cui la Consulta e la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che per i delitti legati alla criminalità organizzata e mafiosa tale eccezionale regime sia compatibile coi principi costituzionali in relazione alla speciale gravità e pericolosità degli illeciti, per giungere alla conclusione che la novella del 2009 compie un "salto di qualità" non compatibile col sistema costituzionale, allorché estende la presunzione assoluta circa la misura da applicare anche a reati, come quelli sessuali, che non si prestano a generalizzazioni, che risultano ampiamente eterogenei tra loro, che non presentano nella norma legami qualificati tra l'indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso.
Osserva, ancora, che la irragionevolezza della soluzione normativa può essere agevolmente apprezzata ove si considerino la circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano "condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto" e la circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere.
Infine, la ragionevolezza del regime introdotto nel 2009 non può essere fondata sull'esigenze di risposta all'allarme sociale per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale, esigenza che "non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e non può essere considerata una sua funzione".


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