Immobili in costruzione e fideiussione
05 agosto 2021
Categoria: Compravendita immobiliare
Il decreto legislativo n. 122/2005, recentemente modificato nel 2019, dispone che i contratti preliminari e gli altri atti relativi al trasferimento non immediato di immobili da costruire devono rivestire la forma autentica, con ciò intendendo che, rispetto al passato, non è più possibile concludere contratti preliminari mediante semplici scritture private, occorrendo invero stipulare il tutto dinanzi al notaio.
Ciò per la ragione che il notaio tutela i diritti del consumatore, compresa la verifica che il costruttore consegni all'acquirente la fideiussione, e non un semplice confidi, quale adempimento di fondamentale importanza al fine di garantire all'acquirente la restituzione delle somme versate in caso di crisi dell'impresa costruttrice.
I requisiti minimi della fideiussione, ricordati da alcuni Consigli notarili, sono:
- unicità: deve trattarsi di fideiussione che garantisca tutte le somme di cui è previsto il pagamento prima della vendita;
- durata ed efficacia della garanzia: la sua decorrenza non può essere successiva al preliminare e non è ammessa alcuna deroga al termine legale di efficacia, coincidente con quello della consegna alla banca o all'impresa di assicurazione che ha emesso la garanzia della copia del contratto definitivo contenente l'indicazione della polizza "decennale postuma" (che com'è noto deve garantire i danni derivanti da vizi dell'immobile);
- rapporto con la garanzia decennale postuma: previsione che la fideiussione possa essere escussa, oltre che in caso di fallimento dell'impresa, anche in caso di mancata consegna della polizza decennale postuma al momento del contratto definitivo;
- inopponibilità: all'acquirente del mancato pagamento del premio.
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