Pannelli fotovoltaici: la Soprintendenza non può impedirli
T.A.R. Lombardia, Sez. III, 21 febbraio 2018 n. 496
Categoria: Beni culturali
Gli impianti fotovoltaici sono ormai considerati elementi naturali del paesaggio e risultano accettati tanto dall'ordinamento quanto dalla sensibilità collettiva, sicché la Soprintendenza non può impedirne l'installazione.
Dovendo installare dei pannelli su una tettoia, il cittadino coinvolgeva prima la Commissione per il Paesaggio comunale, che esprimeva il proprio parere positivo.
Veniva quindi interessata la competente Soprintendenza, che esprimeva sì parere positivo, ma vietava la posa dei pannelli fotovoltaici sulla nuova tettoia, in considerazione della sottoposizione a vincolo paesaggistico della zona in cui insiste l’immobile.
La sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici - pur innovando la tipologia e morfologia della copertura - non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
È altresì precisato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla regione (nel caso di specie, come già rilevato l’edificio non rientra affatto nella zona A1 Nucleo Antico del PGT del Comune), mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (T.A.R. Brescia, sez. I, 17 dicembre 2010 n. 904).
In termini generali va rammentato che l'autorizzazione paesistica deve essere congruamente motivata, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi.
Difatti, il paesaggio è un valore costituzionale primario e, pertanto, l'autorità amministrativa deve operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso.
La determinazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione de qua non può essere affidata a criptiche clausole di stile che nulla espongono circa i concreti elementi di fatto e di diritto (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. II 9 novembre 2016 n. 2321).
L'autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesaggistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell'intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto.
Deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell'area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi (T.A.R. Napoli sez. VII 10 ottobre 2016 n. 4650).
L'esistenza di un vincolo di natura paesaggistica non impedirebbe tout court la posa di pannelli fotovoltaici (così come la realizzazione di qualsiasi altra opera), ma comporterebbe la necessità di operare una preliminare valutazione di compatibilità tra il vincolo medesimo e le nuove opere che si intendono realizzare.
L'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, pertanto, avrebbe dovuto operare (non in astratto, bensì) in concreto siffatta valutazione di compatibilità, che risulterebbe sussistere, tenuto conto dei pochi pannelli da inserire nella tettoia di modeste dimensioni e considerato che l'installazione di pannelli fotovoltaici è attualmente incentivata, e resa obbligatoria per i nuovi edifici, in coerenza con l'obiettivo di interesse nazionale del passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 11 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28).
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