Annullamento S.C.I.A. dopo 30 o 60 giorni. Autotutela. Condizioni
T.A.R. Lombardia, Sez. II, 18.02.2016 n. 355
Categoria: Diritto amministrativo
La giurisprudenza ritiene che, sebbene a seguito della presentazione della DIA non si formi alcun provvedimento tacito, una volta spirato il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione possa ancora intervenire per contrastare l’attività edilizia non conforme alla vigente normativa, esercitando un potere di autotutela sui generis (sui generis proprio perché non ha ad oggetto un provvedimento di primo grado) che condivide con l’ordinario potere di autotutela i principi che ne governano l’esercizio (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 29 luglio 2011 n. 15).
E’ pertanto indispensabile, affinché tale potere possa dirsi legittimamente esercitato, che, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, l’autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avviso di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente, e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete ed attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Ciò premesso si deve osservare che, nel caso concreto, il Comune di Fino Mornasco non ha per nulla indicato le ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale, che l’hanno indotto ad annullare gli effetti della DIA di cui è causa, nonostante il potere di autotutela sia stato esercitato a distanza di circa un anno e mezzo al momento di presentazione della DIA stessa.
Anzi,nel provvedimento l’Amministrazione sostiene che tale indicazione non sarebbe necessaria non potendosi ravvisare in capo alla destinataria una posizione di apprezzabile affidamento.
Questa argomentazione non può però essere condivisa.
Va invero osservato che, all’atto di presentazione della DIA, la parte privata non si è affatto comportata in maniera sleale, avendo essa rappresentato, nelle tavole allegate alla denuncia, una situazione di fatto aderente a quella reale.
La circostanza che l’immobile sia stato rappresentato in maniera difforme rispetto al titolo che lo ha assentito non denota quindi la sussistenza di una volontà fraudolenta, volta a conseguire comunque il titolo anche nella consapevole carenza dei presupposti necessari.
Anzi, può dirsi che tale volontà sarebbe stata evincibile proprio nell’ipotesi opposta, qualora cioè la parte avesse rappresentato uno stato di fatto difforme dal reale ma conforme al titolo, giacché solo in questo caso si sarebbe potuta desumere l’intenzione di dichiarare il falso per ottenere un titolo edilizio che altrimenti non avrebbe potuto essere rilasciato.
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