Ritardo nella conclusione del procedimento e danno risarcibile
T.A.R. Campania, Sez. V, 4 luglio 2018 n. 4438
Categoria: Diritto amministrativo
Due cittadine ricorrevano dinanzi al T.A.R. campano per l'accertamento del risarcimento dei danni subiti a seguito della tardiva assegnazione dell'alloggio E.R.P.
Il danno da ritardo di cui all’art. 2 bis L. n. 241/1990 non costituisce una fattispecie autonoma di illecito, ma è da ricondursi al più ampio genus dell’art. 2043 c.c., di cui condivide gli elementi costitutivi della responsabilità, purché sia fornita la prova di una lesione della sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto danneggiato, verificatosi in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione.
Lo ha statuito il T.A.R. campano con la sentenza n. 4438 del 5 luglio 2018, accogliendo il ricorso.
LA domanda di accertamento riguardava:
- la responsabilità per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli istanti da parte del Comune di Gragnano;
- e, per l’effetto, la condanna, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti, che saranno meglio precisati e provati in corso di procedimento, pari a complessivi € 150.000,00 o pari alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorati in ogni caso degli interessi e della rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Rileva il Tribunale che ricorrono nella specie tutti gli elementi costituitivi di una responsabilità della P.A. di tipo aquiliano per l’ingiusto danno arrecato, in violazione del disposto di cui all’art. 2043 c.c. in combinato disposto all’art. 2 bis della l. n. 241/1990, relativo, in particolare, all’inosservanza dolosa a colposa del termine entro il quale concludere positivamente il procedimento, configurandosi, nel caso di specie, un danno da ritardo risarcibile.
Il riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo o omesso ritardo di un atto amministrativo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla valutazione sulla spettanza del bene della vita e, conseguentemente, alla dimostrazione che la richiesta del provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, deve essere dimostrata la spettanza definitiva del bene collegato all’interesse legittimo (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 18.05.2018, n. 681).
Per gli interessi pretensivi l’obbligazione risarcitoria affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone “del più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, per intero o sotto forma di perdita di chance (Cons. di St, sez. IV, 14.06.2018, n. 3657).
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