Permesso di costruire: non può essere sottoposto a condizione
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018 n. 2366
Categoria: Diritto amministrativo
Salvo i casi previsti dal Testo unico edilizia, l'ente comunale non può sottoporre il permesso di costruire ad una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, trattandosi di titolo con natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale.
Con questo principio il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza di primo grado che aveva considerato parzialmente illegittimo il permesso di costruire (condizionato) avente ad oggetto la realizzazione di opere finalizzate all’ampliamento volumetrico dell’edificio residenziale.
Si legge nella sentenza di primo grado che é illegittima l’apposizione di una condizione sospensiva che subordina l’efficacia del permesso di costruire ad una successiva analisi della situazione di fatto sostanzialmente finalizzata, in sostanza, a precostituire forme di tutela dei terzi in sede di esecuzione dei lavori.
Costituisce infatti inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta.
Permesso condizionato illegittimo
Fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento; ne consegue che, a parte tali limitazioni, la concessione edilizia, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciata dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.
Eccezioni
Vi sono ovviamente delle eccezioni, come l’ipotesi del permesso condizionato all’acquisizione di un atto da altra pubblica amministrazione; la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto.
Infatti, in applicazione del generale principio di proporzionalità, implicante minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l'amministrazione pubblica deve responsabilmente scegliere, nell'esercizio delle proprie funzioni, il percorso — ove necessario coordinato con quello di altre amministrazioni — teso a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell'azione amministrativa, come prescritto anche dall'art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241.
Altri risultati nella categoria Diritto amministrativo
Diritto amministrativo
T.A.R. Puglia, Bari, 08 gennaio 2020 n. 18
Diritto amministrativo
Silenzio inadempimento: la P.A. ha sempre l'obbligo di provvedere, anche su un'istanza atipica
T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 01 ottobre 2019 n. 1521
Diritto amministrativo
Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.06.2019 n. 4133
Diritto amministrativo
Scuola: il genitore ha sempre il diritto di accedere agli atti riguardanti il figlio
T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 19 giugno 2018 n. 6849
Diritto amministrativo
Il risarcimento dei danni in capo alla Pubblica Amministrazione
Consiglio di Stato, Sez. VI, 06 marzo 2018 n. 1457
Diritto amministrativo
Permesso di costruire: non può essere sottoposto a condizione
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018 n. 2366
Diritto amministrativo
Troppe assenze? L'alunno non va sempre bocciato
T.A.R Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2018 n. 899
Diritto amministrativo
Ritardo nella conclusione del procedimento e danno risarcibile
T.A.R. Campania, Sez. V, 4 luglio 2018 n. 4438
Diritto amministrativo
Accesso agli atti e ruolo del Giudice
T.A.R. Puglia, bari, Sez. III, 29.01.2018 n. 118
Diritto amministrativo
Autorizzazione commerciale e rapporto con la situazione edilizia
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 25.09.2015 n. 11401
Diritto amministrativo
Annullamento S.C.I.A. dopo 30 o 60 giorni. Autotutela. Condizioni
T.A.R. Lombardia, Sez. II, 18.02.2016 n. 355
Diritto amministrativo
Annullamento in autotutela dopo anni. Illegittimità
T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 14.03.2016 n. 3177
Diritto amministrativo
Regolamento edilizio. Impugnazione. Tardività
T.A.R Campania, Salerno, Sez. II, 31.08.2016 n. 2037
Diritto amministrativo
Annullamento permesso di costruire, tempo trascorso e procedimento penale per abuso edilizio
T.A.R. Calabria, Sez. I, 17.12.2015 n. 1275
Diritto amministrativo
Annullamento ppermesso di costruire dopo 15 anni. Affidament
T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 14 marzo 2016 n. 3177
Diritto amministrativo
Consiglio di Stato, Sez. V., 25 marzo 2016, n. 1239
Diritto amministrativo
Istanza del privato: la P.A. ha l'obbligo di rispondere (salvo si tratti di silenzio qualificato)
T.A.R. Lazio, Roma, 4 gennaio 2016, n. 43
Diritto amministrativo
DJ e musica: al bar non serve l’autorizzazione
T.A.R. Puglia, Lecce, 05.11.2015 n. 3171
Diritto amministrativo
Atto d'obbligo ed esecuzione ex art. 2932 c.c.: il diritto della P.A. si prescrive in 10 anni!
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25.02.2015 n. 356