Decoro architettonico: il regolamento può prevedere qualcosa di specifico
Corte di Cassazione, Sez. II, 18.05.2016 n. 10727
Categoria: Condominio
La Cassazione torna a statuire in tema di decoro architettonico ricordando che le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà.
Ne consegue che il regolamento di condominio può legittimamente dare del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013 Rv. 624984; Sez. 2, Sentenza n. 11121 del 06/10/1999 Rv. 530488; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 8883 del 29/04/2005 (Rv. 582643).
E' stato inoltre affermato che l'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (giurisprudenza costante: v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 17893 del 31/07/2009 Rv. 610336; Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007 Rv. 595726; Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000 Rv. 538469).
Nel caso in esame la Corte d'Appello di Napoli, perfettamente in linea con tali principi, ha ritenuto che il regolamento del condominio abbia inteso limitare le innovazioni anche oltre la previsione di cui all'art. 1120 c.c., avendo subordinato all'autorizzazione dell'assemblea ogni lavoro che interessasse "comunque" la stabilità, l'estetica e l'uniformità esteriore dei singoli fabbricati.
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