Tribunale di Roma, n. 319 del 10 gennaio 2016.

Categoria: Condominio


In assenza di prova di diverso titolo esclusivo da parte di taluno dei condomini, l'area di parcheggio condominiale costituisce bene comune sicché, qualora non ci sia spazio a sufficienza per garantire il contemporaneo parcheggio di tutti, dovrà essere senza meno garantito l'uso turnario dello stesso; in questa prospettiva, dunque, la deliberazione condominiale con cui l'assiste in maggioranza si è opposta all'uso turnario (comprimendo così il diritto dei condomini esclusi dall'uso del bene comune) è NULLA.
Questo il principio con cui il Tribunale di Roma ha accolto la domanda attorea volta proprio a far dichiarare invalida (nulla) da deliberazione assembleare.
Si legge nella sentenza che la compressione del diritto all'uso comune paritario di anche solo uno dei condomini deve essere sanzionata.
Nel caso in esame è emerso che nove sono i condomini, onde tutti hanno diritto al pari uso della rimessa e quindi ad utilizzarla per parcheggiare le vetture.
L'uso diretto del bene può essere, fra l'altro, frazionato laddove vi siano i presupposti di fatto per un godimento separato senza alterazione della destinazione della cosa (che altrimenti vi sarebbe un'innovazione vietata, v. Cass. 1004/04) oppure turnario laddove sia impossibile l'uso simultaneo di una res communis, ed allora si determina un avvicendamento dei singoli condomini nel godimento del bene.
Orbene, nel caso in esame, non è possibile il contemporaneo uso del locale garage da parte di tutti i condomini in quanto le sue dimensioni non consentono l'agevole parcheggio di un numero di autovetture delle dimensioni più comuni (medio-grandi), sicchè l'unica soluzione è rappresentata dall'uso turnario.
Al riguardo del tutto illegittimamente la maggioranza dei condomini ha respinto la richiesta dell'attrice di utilizzare a turno la rimessa in quanto ha violato il suo pari diritto, previsto dall'art. 1102 c.c., all'uso del bene.


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