L’amministratore può agire in giudizio anche per attribuzioni diverse dall’art. 1130 c.c., ma necessita della ratifica assembleare
Corte di Cassazione, Sez. II, Ord. n. 11566 del 06.06.2016
Categoria: Condominio
E’ noto che l’amministratore può agire in giudizio senza delibera o successiva ratifica solo allorquando agisce o resiste per la tutela di beni comuni, rientrando il tutto nell’alveo dell’art. 1130 c.c..
Tuttavia l’amministratore può agire e resistere in giudizio anche quando il provvedimento giudiziario esorbiti le proprie attribuzioni, ma in tal caso necessita della successiva ratifica assembleare ai sensi dell’art. 1131, comma 3, c.c..
Con questo principio gli Ermellini rinviano la decisione sul giudizio di legittimità concedendo termine all’amministratore per ottenere la deliberazione condominiale in ratifica, applicando così il principio, espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione (Cass. S.U. 6 agosto 2010, n. 18331).
Consegue da ciò che va assegnato un termine al Condominio per il deposito dell'atto di ratifica
dell'operato dell'amministratore, ovvero della delibera, non presente agli atti, che abbia preventivamente autorizzato la proposizione del ricorso.
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